IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 2016

E’ opportuno che le amministrazioni costituiscano rapidamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del 2016, così da consentire il rapido avvio delle trattative e la stipula del contratto di ripartizione del fondo. Così da evitare gli effetti negativi connessi alla cd contrattazione tardiva, soprattutto alla luce delle previsioni dettate dall’armonizzazione dei sistemi contabili.

Per il parere n. 120/2016 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo il taglio dei fondi degli anni precedenti (di cui al D.L. n. 78/2010) ed il consolidamento degli stessi (di cui alla legge di stabilità 2015) non deve essere necessariamente effettuato solamente sulla parte stabile. In tal modo non sono riprese le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13/2016 sul conto annuale del personale del 2015.

Leggiamo che “su entrambe” le voci di costituzione del fondo, cioè parte stabile e parte variabile “vanno conteggiate le decurtazioni del fondo, effettuate in ottemperanza a specifici limiti, che ne circoscrivono la dimensione”. Nella parte stabile “sono da ricomprendere sia le risorse storiche consolidate, sia gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità (la circolare citata fa riferimento alla RIA del personale cessato dal servizio, che va ad incrementare in modo permanente il fondo, unicamente nelle occasioni in cui si registra il personale cessato). Le risorse storiche consolidate, dunque, sono la base di partenza certificata”. “Nella seconda voce (risorse variabili) sono allocate le poste che non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del fondo di ciascun anno. Una volta regolarmente costituiti i fondi, la terza fase, quella delle decurtazioni, prevede che esse agiscano tanto sulle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, quanto sulle risorse variabili, comprese le riduzioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010”. Ed ancora, ci viene detto che “in un primo momento, relativo al periodo 2011-2014, la norma introduce due tipi di decurtazioni, una prima sui fondi esattamente costituiti, secondo le regole appena ricordate, qualora l’importo dei medesimi fosse stato superiore rispetto all’importo del 2010 – sia per la parte fissa, che per quella variabile; una seconda decurtazione, una volta operata la prima, a seguito della cessazione di personale dal servizio”.

Il parere infine supera il contrasto interpretativo manifestatosi tra le sezioni di controllo della magistratura contabile e la Ragioneria Generale dello Stato sulla eventuale somma dei tagli effettuati negli anni dal 2011 al 2014: “avutosi un calcolo, anno per anno, della esatta quantificazione del fondo (inclusa la RIA dei cessati), decurtato per raggiungere il tetto massimo del fondo costituito per l’anno 2010 – quindi con una modalità di tipo incrementale, che vede conteggiate le poste, anno per anno, compresa la RIA dei cessati e solo successivamente operata la dovuta diminuzione – l’importo del 2014 diventa assorbente anche delle quote di riduzione applicate negli anni precedenti.. restano consolidate le decurtazioni, apportate nell’intero periodo (1° gennaio 2011–31 dicembre 2014), disciplinate dall’articolo 9, comma 2-bis, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo”.