Le amministrazioni regionali e locali hanno l’obbligo di garantire sia la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei propri bandi di concorso, anche nella forma degli avvisi, sia il
rispetto di un termine congruo dalla stessa per la presentazione delle domande. Di
conseguenza, esse possono disporre l’annullamento in autotutela dei bandi che non
rispettano queste previsioni. Possono essere così riassunte le principali indicazioni
contenute nella sentenza della quinta sezione del Tar della Campania n. 1578/2020.
La prima indicazione è la seguente: sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 4 del
d.p.r. n. 487/1994 “gli enti locali territoriali sono tenuti alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di concorso, ovvero di un avviso contenente gli
estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle
domande .. il che costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e
dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione”. Ed inoltre, la stessa disposizione “prevede, per gli enti locali, esclusivamente la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis), dovendo pur sempre l’ente locale territoriale assicurare il rispetto del termine, ritenuto sufficientemente congruo, stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, in perfetta armonia con i principi costituzionali sull’accesso agli impieghi pubblici”. Il che, nel caso specifico, termini oscillanti tra 8 e 12 giorni, non era affatto garantito.
Deve essere ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento adottato dall’ente
motivato, sia dalla prima ricordata “violazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 487/1994, sia dalla necessità di assicurare la prevalenza dell’interesse pubblico, costituzionalmente tutelato, alla più estesa partecipazione paritetica ai pubblici concorsi, sia dal l’esigenza di evitare di protrarre ulteriormente lo svolgimento della procedura concorsuale a fronte delle istanze ricevute da terzi, preannunciati la proposizione di iniziative annullatorie, le cui ragioni avrebbero potuto, con estrema probabilità, trovare accoglimento in sede giurisdizionale”.
Il provvedimento dà conto, con riferimento allo specifico provvedimento di annullamento,
del “bilanciamento degli interessi in campo operato dall’ente resistente, attribuendo
correttamente prevalenza a quello pubblico di rinnovare la selezione, onde consentire una
più ampia partecipazione di candidati, mediante la conformazione del bando alle
prescrizioni della violata normativa statale”.
Infine, leggiamo che nell’annullamento “l’interesse pubblico alla rimozione di vizi di legittimità di precedenti provvedimenti può recedere all’esito del bilanciamento con i contrapposti interessi privati a condizione che le precedenti determinazioni abbiano attribuito a questi ultimi vantaggi certi e consolidatisi nel tempo, il che non può evidentemente riscontrarsi nel caso di atti endoprocedimentali, come l’ammissione all’ultima prova del concorso”.