DOMANDA

In caso di mancata contrattazione decentrata nel 2018 e nel 2019, si può dare corso alla stessa nel 2020? Quali indennità in tali anni possono essere corrisposte? E che fine fanno le risorse non spese del fondo?

 

RISPOSTA

Ecco le risposte, nell’ordine dei quesiti:
1) la contrattazione decentrata va completata entro l’anno, per cui nel 2020 non si può dare corso alla contrattazione per gli anni 2019 e, tanto più, per il 2018;

2) per gli anni precedenti vanno erogate le indennità disciplinate esclusivamente dal CCNL, cioè turno, reperibilità, compensi per le attività aggiuntive svolte in giornate festive e, fino al suo superamento da parte del contratto decentrato, rischio. Per le altre indennità occorre capire se si può o meno applicare il principio della ultrattività dei contratti precedenti;

3) le quote di parte variabile del fondo non utilizzate negli anni precedenti vanno in economia al bilancio dell’ente, a prescindere dalla avvenuta o meno tempestiva costituzione del fondo.

Le risorse di parte stabile non utilizzate vanno ad incrementare la parte variabile del fondo.