DOMANDA

Un dipendente ha chiesto l’autorizzazione a svolgere l’incarico di consulente per un professionista privato (studio tecnico professionale di ingegnere) precisando che l’attività:

  1. verrà svolta occasionalmente;
  2. sarà limitata ai casi che non determinano un conflitto d’interesse tra l’espletamento dell’’incarico e la sua attività lavorativa;
  3. sarà svolta a titolo completamente gratuito;
  4. sarà esercitata fuori dal territorio dell’ente e per questioni che non riguardano la competenza territoriale dell’Ente.

Si chiede di conoscere:

  1. a)    se esista un conflitto di interessi nell’esercizio di un’attività di consulenza tecnica in favore di uno studio tecnico professionale privato;
  2. b)    se sia possibile autorizzare un incarico di consulenza tecnica che preveda una pluralità di prestazioni occasionali o se le plurime prestazioni professionali debbano essere singolarmente autorizzate.

 

RISPOSTA

In termini generali le autorizzazioni vanno date per ogni singolo incarico e non in modo complessivo. Inoltre, occorre garantire sia che le attività extra istituzionali il cui svolgimento è autorizzato non violino complessivamente il vincolo per cui si resta nell’ambito di attività occasionali, sia che non vi siano conflitti di interesse, anche potenziale. Questo ultimo elemento deve essere valutato dall’ente e non dal dipendente stesso. Si deve infine ricordare che l’articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 limita la necessità della autorizzazione ai soli incarichi retribuiti e che esclude dalla stessa gli “incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate”. Per cui se gli incarichi sono gratuiti non necessita l’autorizzazione da parte dell’ente, salvo che per la verifica della assenza di conflitti di interesse anche potenziale.