DOMANDA

Nel 2014 questo posto è stato inserto nel relativo piano occupazionale ed è stata avviata la procedura di copertura, con le varie fasi previste dalla legge (mobilità generale, mobilità volontaria, mobilità enti di area vasta) ma tutte le procedure non hanno condotto ad alcun risultato.

Nel frattempo il posto è coperto con un incarico ad interim ad altro dirigente comunale, per gli aspetti squisitamente amministrativi, mentre le funzini di PG sono assegnate al funzionario più alto in grado.

Il sindaco ha quindi dato direttiva di concludere il procedimento di conferimento dell’incarico di dirigente PM, con la pubblicazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami e, nelle more, di avviare procedura selettiva pubblica per un 110 temporaneo ed urgente.

Noi abbiamo validato questa procedura, anche alla luce del comma 219 della legge di stabilità, in quanto  il posto, ancorché vacante, non è disponibile, e alla data del 15 ottobre 2015 era già stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico, in esecuzione del piano occupazionale 2015. secondo noi, infatti, la procedura di copertura del posto è unica, anche se “spacchettata” in diverse fasi.

 

RISPOSTA

A mio avviso occorre attendere i chiarimenti sulla applicabilità del comma 219 agli enti locali. Nel caso in cui tale disposizione si applichi agli enti locali si pongono dubbi sulla legittimità della scelta del comune, in quanto la semplice inclusione nel programma del fabbisogno non è un avvio di procedura concorsuale, tale è la comunicazione di mobilità volontaria, obbligatoria etc.