DOMANDA

E’ necessaria la concessione dell’aspettativa per la proroga di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 110 TUEL? La stessa costituisce un atto dovuto o l’ente può rigettare tale richiesta?

 

RISPOSTA

A fronte di una proroga del rapporto ex articolo 110 TUEL, l’ente di provenienza è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di aspettativa. La Funzione Pubblica ha ritenuto che la stessa può essere non concessa in presenza di “esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano la impossibilità di un suo accoglimento nell’ottica del perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento dell’amministrazione”. Questa tesi è assai discutibile, stante la formulazione molto secca e netta dettata dall’articolo 110 del TUEL e le analoghe previsioni del D.lgs. n. 165/2001, tesi che peraltro è fatta propria dalla ordinanza 197/2020 del Tar della Sardegna, per la quale la aspettativa per lo svolgimento di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 110 del TUEL è da ritenere sostanzialmente automatica.
Si ricorda infine che, per l’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165/2001, la concessione della aspettativa per lo svolgimento di una attività lavorativa, è dovuta “salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative”.