Il giudice può intervenire, a fronte della richiesta di risarcimento danni, in caso di mancato
conferimento di un incarico di posizione organizzativa/elevata qualificazione solamente per
la remunerazione della perdita di chance. Sono queste le indicazioni contenute nella
sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 14270/2026.
Leggiamo che “l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del
dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto, come
entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva
occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via
equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di
probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio
economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Al fine della liquidazione del danno
patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire
un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve
tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La liquidazione del
danno, considerando il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, va
operata secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in
cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa
potenziale”.
Ed ancora, “la tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da
una procedura selettiva o che assume di non essere stato correttamente valutato si
concretizza nella titolarità del diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle
operazioni valutative”.