Il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente o responsabile
individuato come competente dall’ente, di norma è quello addetto al trattamento
economico del personale. La giunta deve, prima di tale determinazione, intervenire con
una propria deliberazione sull’inserimento nella parte variabile e la relativa quantificazione
delle scelte che sono rimesse all’apprezzamento discrezionale delle amministrazioni, cioè:
lettera b) articolo 79, comma 2, CCNL 16.11.2022 (fino allo 1,2% del monte salari 1997);
lettera c) articolo 79, comma 2, CCNL 16.11.2022 (risorse connesse a scelte
organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti); articolo 79 comma 3 CCNL
16.11.2022 (fino allo 0,22% del monte salari 2018); articolo 58, comma 2, CCNL 23.2.2026
(fino allo 0,22% del monte salari 2021). La giunta deve inoltre deliberare l’eventuale
incremento della parte stabile e delle risorse per le elevate qualificazioni di cui all’articolo
14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025 (incrementi fino a che si possa raggiungere il 48% del
tabellare 2026). Ricordiamo che gli incrementi fino allo 1,2% del monte salari 1997 e quelli
connessi a scelte organizzative dell’ente, salva la quota derivante dai proventi delle
sanzioni per le inosservanze al codice della strada, vanno inclusi nel tetto del salario
accessorio del 2016.
Ricordiamo che, prima dell’avvio della contrattazione decentrata, le amministrazioni
devono dare corso – in applicazione delle regole dettate dal CCNL 23.2.2026- ad una
“esauriente informazione” ai soggetti sindacali e devono fornire “i dati a consuntivo
sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente”. Ed ancora, che il fondo deve
essere costituito entro il mese di aprile e che sempre entro tale data occorre avviare le
trattative per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo; tale vincolo produce i
suoi effetti se le amministrazioni hanno approvato il bilancio preventivo ed hanno adottato
il PIAO.