I dipendenti utilizzati nelle gestioni associate possono essere oggetto di specifiche forme
di incentivazione a carico dei fondi e possono essere destinatari di incarichi di elevata
qualificazione, senza il vincolo del riproporzionamento dei relativi compensi. Nel caso in
cui si faccia ricorso alla utilizzazione extra orario di lavoro di dipendenti a tempo pieno in
altri enti, possono essere riconosciute nel trattamento economico fondamentale i
differenziali stipendiali e la eventuale indennità di posizione deve essere riproporzionata
all’orario di lavoro prestato. Sono queste le principali novità dettate dall’articolo 18 della
ipotesi di CCNL del triennio 2022/2024, articolo che disapplica le disposizioni contenute
nell’articolo 23 del contratto del 16.11.2022.
Anche se non più previsto nel titolo dell’articolo, occorre subito evidenziare che le regole
per il trattamento economico del personale e delle elevate qualificazioni che sono dettate
per le convenzioni si applicano ai dipendenti utilizzati parzialmente dalle unioni di comuni.
Nel caso di convenzioni queste disposizioni si applicano se l’ente utilizzatore non è quello
di provenienza.
Si conferma che la gestione di questo personale è effettuata dall’ente da cui dipendono,
previa assunzione delle necessarie informazioni da parte delle amministrazioni utilizzatrici.
Non viene invece più riproposta la disposizione per la quale questa forma di utilizzazione
non configura la instaurazione di un rapporto di lavoro in part time.