Una possibilità molto ampia di aumento sia della parte stabile del fondo dei dipendenti sia
delle risorse per le elevate qualificazioni è contenuta nelle previsioni dettate dall’articolo
14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025; tale disposizione non è invece applicabile alla
dirigenza. Essa consente ai comuni, alle provincie, alle città metropolitane ed alle regioni
di aumentare il fondo dei dipendenti e le risorse per le elevate qualificazioni fino a che la
loro somma raggiunga il tetto massimo del 48% della spesa sostenuta nell’anno 2023
come trattamento economico tabellare per come rilevata dal conto annuale. Sulla base del
dettato normativo e del collegamento stabilito con le regole dettate in tema di capacità
assunzionali dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, tale disposizione non si applica né agli altri
enti locali (quali le unioni dei comuni, i consorzi, le comunità montane, le Ipab etc), né agli
enti regionali.
Con questi aumenti occorre restare nel tetto della spesa del personale media degli anni
2011/2013 ovvero dell’anno 2008 per i comuni fino a 1.000 abitanti e nel rispetto dei vincoli
dettati per determinare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per come
previsti dai decreti attuativi del d.l. n. 34/2019, a partire dal tetto del parametro di virtuosità
per gli enti che si collocano in tale gruppo. Questi incrementi vanno in deroga al tetto del
salario accessorio dell’anno 2016. Essi vanno deliberati dalla giunta, previa variazione –
ove necessario- del bilancio preventivo da parte del consiglio. Queste risorse aggiuntive
hanno un carattere stabile e, quindi, possono finanziare anche le progressioni economiche
ed aumenti delle indennità di posizione delle elevate qualificazioni.