Si può dare corso alla erogazione della incentivazione delle funzioni tecniche ai dirigenti
per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se siamo in presenza di
procedure già indette. Sono queste le indicazioni dettate dalla Autorità Nazionale Anti
Corruzione, con il parere n. 38/2025.
In premessa ci viene ricordato, tesi che non è fatta propria dall’Anac per la non necessità
di inserimento nel fondo, che “i criteri di riparto delle somme destinate all’incentivo per
funzioni tecniche, ai sensi del comma 3 dell’art. 45, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e
dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti. Il nuovo quadro normativo infatti non
impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo,
quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le
amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. (…). Rimane,
quindi, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza
generale”.
Tale incentivazione è stata estesa anche ai dirigenti, che in precedenza partecipavano
solo per le attività connesse alla attuazione del PNRR, dall’art. 16 del d.lgs. n. 209/2024 e,
successivamente, e dall’art. 2 del d.l. 73/2025 Ci viene detto che, “ancorché il Legislatore,
mediante la novella in esame, non abbia chiaramente disposto l’inclusione del personale
dirigenziale nell’alveo dei soggetti cui detto emolumento può essere riconosciuto” il testo
“sembra deporre per la volontà dello stesso Legislatore di estendere l’applicazione della
norma anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del
personale proprio dell’Amministrazione cui spetta l’incentivo”. Viene evidenziato che
sarebbe stata opportuna la indicazione di una deroga espressa al principio della
onnicomprensività del salario accessorio dei dirigenti dettato dall’articolo 24 del d.gs. n.
165/2001, deroga introdotta dal d.l. n. 73/2025.
Con le modifiche introdotte in sede di conversione di tale decreto è stato stabilito che “le
novelle che hanno interessato l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 per effetto del d.lgs. 209/2024 e
del d.l. 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre
2024, riferite a procedure indette ai sensi del d.lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in
corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione”. Ed
ancora che “le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione
degli incentivi al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre
2024, devono essere stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai
rispettivi ordinamenti”. Ed infine “che gli oneri per la corresponsione dei predetti
emolumenti sono posti a valere sulle
risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di
affidamento”.