Il comune è obbligato ad aumentare il fondo dei dipendenti e quello delle elevate
qualificazioni in caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31
dicembre 2018.
Il comune privo di dirigenti può, ex articolo 11 bis d.l. n. 135/2018, aumentare il fondo per
le posizioni organizzative (oggi elevate qualificazioni) con risorse prelevate dalle capacità
assunzionali, a condizione che non si finanzi la istituzione di nuove posizioni organizzative.
Per molte Corti dei Conti tale possibilità non è più applicabile.
L’aumento è consentito fino allo 0,22% del monte salari 2018, ma questo aumento è
utilizzabile solo per le risorse che finanziano la indennità di risultato.
In contrattazione decentrata si possono spostare risorse dal fondo dei dipendenti al
finanziamento delle elevate qualificazioni.
L’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 consente ai comuni di aumentare il fondo
dei dipendenti e le risorse per le elevate qualificazioni fino a che la loro somma raggiunga
il tetto massimo del 48% della spesa 2023 come trattamento economico tabellare. Con
questi aumenti occorre restare nel tetto della spesa del personale 2011/2013 e nel tetto
del parametro di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.