Le risorse che gli enti destinano al finanziamento del welfare integrativo dei vigili e che
sono alimentate da una quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze del codice
della strada vanno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016. E’ quanto ci
dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conto della Lombardia n.
281/2025. Leggiamo testualmente che: “alla disposizione fatte salve le risorse riconosciute
a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo
nazionale contenuta nell’art. 1, c. 124 l. 207/2024, deve riconoscersi il significato
deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al
welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente
finanziate con proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di
contratto collettivo, possano ritenersi tuttora non soggette al limite di cui all’articolo 23, c.
2, d.lgs. 75/2017 alla disposizione “fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da
specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”
contenuta nell’art. 1, c. 124 l. 207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal
tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare
integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente finanziate
con proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di contratto
collettivo, possano ritenersi tuttora non soggette al limite di cui all’articolo 23, c. 2, d.lgs.
75/2017”.
Occorre considerare che l’articolo 82 del CCNL 16.11.2022 consente alla contrattazione
decentrata integrativa di finanziare il welfare integrativo con risorse tratte dal fondo per la
contrattazione decentrata. Per cui il parere trae le seguenti indicazioni: “Quand’anche si
dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di
Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge,
integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali
possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto
collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art.
208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi
anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare
integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle
Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in
relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale). Se ne
deve dedurre che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo
previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017”.