I permessi per il diritto allo studio spettano anche per la frequenza a corsi tenuti a
distanza, ma a condizione che essi siano svolti durante l’orario di lavoro. E’ quanto ci dice
la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 25038/2025. Essa fa proprio
l’orientamento dell’Aran ed ha annullato le pronunce di primo e secondo grado.
Leggiamo testualmente che “i dipendenti per poter usufruire dei permessi per motivi di
studio devono presentare apposite certificazioni come affermato da questa Corte secondo
cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con
l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che i
permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella
clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse
all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto,
nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona,
non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui
dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente
lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in
cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la
partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore
non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a
ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente
venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta”.