Utili indicazioni operative da applicare sulla mobilità volontaria dei dipendenti sono
contenute nella circolare Inps 126 del 15 settembre, “Dipendenti pubblici in regime di
TFS/TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 interessati da processi di mobilità o altre
fattispecie di transito tra Amministrazioni pubbliche diverse. Ricognizione delle norme e
delle principali casistiche”. Le disposizioni di riferimento sono contenute nella legge n.
5541988, n. 554 (art. 6) e con nel Regolamento di attuazione contenuto nel DPR n.
104/1993. A questo personale spetta obbligatoriamente la prestazione di fine servizio
prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione Ente di destinazione; ai fini della
liquidazione del TFS, del trattamento di fine rapporto (TFR), dell’Indennità di anzianità o
dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, detto personale ha diritto a fare
valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio e
all’atto della definitiva cessazione dal servizio compete all’interessato l’eventuale
eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello
dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente
maturata. Ed ancora, “il maggiore trattamento eventualmente spettante all’atto del
trasferimento”.
“Nel trasferimento tra Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL, la
posizione assicurativa del dipendente deve includere i rapporti di lavoro resi con iscrizione
a entrambe le Gestioni.. mobilità concordata e mobilità volontaria”.
Nel caso di “Mobilità in uscita da Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL
ad Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL .. entro 180 giorni dal
transito, la Struttura dell’INPS competente è tenuta a quantificare e a versare il TFS/TFR
lordo maturato fino alla data di trasferimento all’Amministrazione/Ente non iscritto ai fini
previdenziali all’INPS (anche in presenza di obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria)
senza provvedere al recupero, sulla somma da trasferire, di eventuali contributi per
riscatto o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente. L’Amministrazione/Ente
presso il quale il trasferimento è avvenuto subentra nelle attività di recupero di tali oneri in
capo al dipendente”. Rientrano in questo ambito “il personale proveniente da
Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL e transitato nei ruoli delle
Autorità indipendenti ed il il personale transitato in mobilità presso la regione Abruzzo e la
regione Siciliana”.
In caso di “caso di mobilità da Amministrazioni/Enti non iscritti all’ex ENPAS o all’ex
INADEL ad Amministrazioni/Enti iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL .. entro 180 giorni
dal transito, le Amministrazioni/Enti di provenienza provvedono a quantificare e versare
alle Strutture INPS competenti il TFS/TFR lordo maturato fino alla data di trasferimento
senza provvedere al recupero, sulla somma da trasferire, di eventuali contributi per
riscatto o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente. L’Amministrazione/Ente
presso il quale il trasferimento del dipendente è avvenuto subentra nelle attività di
recupero di tali oneri in capo allo stesso”. Rientra in questo ambito il personale transitato
presso Amministrazioni Enti iscritte all’ex ENPAS o all’ex INADEL e proveniente da Croce
Rossa Italiana; Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; INAIL;
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritti all’ex IPOST; Ferrovie dello
Stato, iscritti all’ex OPAFS e transitati in mobilità ai sensi del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n.
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