Nel caso di assegnazione di mansioni superiori, il trattamento economico aggiuntivo da
assegnare al dipendente deve essere calcolato sulla base della differenza tra il tabellare
della posizione di provenienza e quello della posizione assegnata, per cui le progressioni
economiche ed i differenziali stipendiali non producono effetti. E’ quanto ci dice il parere
Aran 35347.
Leggiamo testualmente che “non assume alcun rilievo la posizione economica che lo
stesso abbia acquisito per effetto della progressione economica conseguita all’interno
dell’area, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 16.11.2022 del CCNL, come pure non assume
alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nell’area superiore. Ciò che
rileva, infatti, è la differenza tra trattamento economico iniziale, ossia lo stipendio tabellare
(unico per area) corrispondente all’area di appartenenza rispetto allo stipendio tabellare
dell’area superiore”.
Ricordiamo che gli ambiti entro cui si possono conferire le mansioni superiori è per le
pubbliche amministrazioni delimitato rigidamente dal d.lgs. n. 165/2001, con particolare
riferimento al dettato dell’articolo 52.