Si può dare corso al rimborso delle spese legali in favore dei dirigenti e dei dipendenti
quando non è stata applicata la disposizione contrattuale per la quale gli oneri della
rappresentanza in giudizio per fatti connessi allo svolgimento delle attività di ufficio sono
sostenute direttamente da parte delle amministrazioni e queste disposizioni si applicano
per un solo avvocato per ogni fase del giudizio. Sono queste le indicazioni contenute nel
parere Aran 35336.
Nella direzione di consentire il rimborso vanno le previsioni dettate dall’articolo 24 comma
3 del CCNL della area Funzioni Locali del 16.07.2024 e dall’articolo 59 del CCNL del
comparto 16.11.2022. Viene consentito di “di applicare la disposizione contenuta al
comma 3 del medesimo articolo anche nei casi in cui inizialmente non si era potuto
assumere in via diretta il patrocinio per un conflitto di interessi anche solo potenziale,
fermo restando la sussistenza dei requisiti esplicitati al comma 1 dello stesso articolo 24,
ossia che deve trattarsi di “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio
ed all’adempimento dei compiti di ufficio”.
Inoltre, leggiamo che “la formulazione letterale della disposizione contrattuale si riferisce
ad un legale, da intendersi per ogni fase del giudizio, mentre con riguardo alla spesa, il
CCNL si limita a prevedere che “’amministrazione procede al rimborso delle spese legali e
di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi ed ancora che resta ferma, per tutti i
procedimenti, la verifica di congruità della spesa”.