I criteri per il calcolo della indennità di posizione e di risultato dei dirigenti in caso di
convenzione per la gestione associata sono contenuti nel parere Aran 35341. L’ente che
utilizza il dirigente di altra amministrazione sulla base di una convenzione deve
corrispondere un “importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di posizione al 30% della
posizione su cui verte l’incarico (meccanismo simile all’interim; quindi, non è corretto
corrispondere l’intero importo + il 30%)”. A tale compenso deve inoltre dare corso alla
erogazione di un “retribuzione di risultato pari ad un massimo del 10% del valore
economico della posizione su cui è conferito l’incarico”.
Il parere si caratterizza inoltre per le seguenti ulteriori considerazioni: “ai sensi dell’art.13
del CCNL del 17.12.2020 non è possibile, per il personale dirigente, operare una
quantificazione delle prestazioni lavorative svolte in ragione di un orario di lavoro. Secondo
quest’ultima norma, infatti, il dirigente è tenuto ad assicurare la propria presenza
giornaliera in servizio adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze
dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con
la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”. Quindi, a
differenza di quanto previsto per le elevate qualificazioni, ancorchè in modo non più
tassativo, non si deve procedere al riproporzionamento in relazione al ridotto impegno
orario.
L’ultima considerazione è la seguente: “la disciplina non è analoga a quella prevista per il
personale del comparto (art. 23 del CCNL 16.11.2022): la formulazione letterale è, difatti,
diversa per quanto riguarda la quota di retribuzione di posizione che deve corrispondere
l’ente utilizzatore”.