Le ore di straordinario liquidate illegittimamente ad un titolare di posizione organizzativa
determinano la maturazione di responsabilità e non possono essere recuperate con lo
svolgimento di prestazioni aggiuntive, mancando la preventiva autorizzazione. Sono questi
i principi fissati dalla sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
dell’Umbria n. 50/2025.
Leggiamo che “non è possibile ammettere la retribuzione del lavoro straordinario effettuato
dai titolari di posizioni organizzative. Da ciò discende, quindi, che le eventuali ore
effettuate – per le quali non risulta che vi sia stata espressa autorizzazione ai fini della
qualificazione come straordinario sisma – non possono essere oggetto di compensazione
con ore non effettivamente rese ma, nonostante ciò, retribuite. Difatti, come messo in luce
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto al compenso per il lavoro
straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione
dell’amministrazione (cfr. ex multis, sent. n. 4574/2025).  Nella sentenza da ultimo citata, si
osserva, altresì, che si è inoltre evidenziato che nel pubblico impiego contrattualizzato il
diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta di
autorizzazione risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che
l’art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato
alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al
compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato; pertanto, rispetto ai vincoli
previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione datoriale è il solo
elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 23506/2022; Cass.
n.  17912/2024). Nel caso di specie, non risulta dagli atti del processo che la prestazione
di ore di straordinario in eccesso, rispetto a quelle relative al sisma, sia stata autorizzata
(in modo anche eventualmente illegittimo), non potendosi, quindi, operare alcuna
compensazione”.