I permessi per il cd allattamento si possono sommare nella stessa giornata con quelli per
particolari motivi personali e familiari. Lo ricorda, sulla base del dettato contrattuale, il
parere Aran protocollo 29666/2025.
Ci viene espressamente ricordato che in questa direzione vanno le espresse previsioni
dettati dall’articolo 41, comma 2, del CCNL 16.11.2022. Per cui, “ove la dipendente con
diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 (in
misura pari a 2 ore al giorno) (nda stiamo parlando dei permessi cd per l’allattamento del
figlio o della figlia piccoli) si assenti per l’intera giornata, le ore di permesso per motivi
personali di cui al richiamato articolo 41, dovranno essere conteggiate per un arco
temporale utile al completamento della prestazione giornaliera dovuta (nel caso in esame,
per un totale di 4 ore (nda essendo la durata dell’orario giornaliero fissata in 6 ore”)”.
Occorre infine ricordare che la stessa regola si applica anche per i permessi di cui
all’articolo 33 della legge n. 104/1992, quindi per assistere i congiunti disabili, e per quelli
di cui al successivo articolo 42 dello stesso contratto, quindi brevi o non retribuiti e
soggetti a recupero. Di conseguenza, gli altri permessi (ad esempio per il diritto allo
studio, per visite mediche, analisi diagnostiche etc) non possono essere goduti nella
stessa giornata in cui si godono i permessi per ragioni personale o familiari.