La mancanza della formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario non
preclude il diritto alla remunerazione per il suo svolgimento se la scelta della effettuazione
di questa prestazione non è ascrivibile alla semplice volontà e/o alla iniziativa autonoma
del dipendente. Sono questi i principi fissati dalla ordinanza della sezione lavoro della
Corte di Cassazione n. 13661/2025.
Leggiamo in primo luogo che “l’accertamento dell’esistenza o meno di un’autorizzazione
implicitamente desumibile dall’accaduto – consistendo in un giudizio – non è in sé profilo
suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando
che quell’autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento
rivendicato, può essere desunta dal complessivo esame dei dati istruttori, ma questo è
profilo diverso, non interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di
causa, ivi compresa la non contestazione – quella sì riguardanti fatti storici – dello
svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito”.
Leggiamo inoltre che “la Corte territoriale non mette in discussione che vi sia stato
svolgimento del lavoro nei giorni festivi, ma ritiene che manchi la specifica autorizzazione
datoriale rispetto ad esso, che soltanto consentirebbe la remunerazione, anche sotto il
profilo dello straordinario; in tal modo, richiedendosi evidentemente un’autorizzazione
formale – ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei
giorni festivi di loro iniziativa – non possono dirsi osservati i principi recentemente
consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C. (Cass. 27 luglio 2022, n. 23506) in ambito
di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l’autorizzazione al lavoro
straordinario esprime il concetto per cui non è remunerabile il prolungamento della
prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non
strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della
necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile, precisandosi altresì che il diritto
al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione
dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti
illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo.. per autorizzazione si intende
il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il
consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che,
una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro
straordinario; si tratta di principi che valgono per ogni tipo di straordinario e dunque anche
per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero
o settimanale.. il lavoro svolto nei giorni festivi va valutato sotto il profilo dell’autorizzazione
implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità
di ulteriori atti formali”.