Le regioni possono decidere di inquadrare con il contratto di lavoro dei dipendenti degli
enti locali e non con quello dei lavoratori forestali i dipendenti delle aziende regionali che
svolgono questa attività. E’ quanto ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale n.
106, ribaltando completamente i principi che la stessa aveva fissato nella pronuncia n.
153/2021, peraltro senza spiegare le ragioni che sono alla base di tale pronunciamento.
Leggiamo in primo luogo che “la pretesa irragionevole disparità di trattamento nei confronti
del restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle
Funzioni locali .. non è suffragata da adeguati argomenti, restando peraltro oscuro, in
quanto solo genericamente evocato, il riferimento al restante e maggioritario personale
pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle Funzioni locali che risulterebbe
destinatario di un trattamento deteriore”.
Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale “con riguardo
alla medesima categoria di dipendenti di enti strumentali di altre regioni, si è affermato che
l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini
di lavoro pubblico contrattualizzato”.
Inoltre, “manca, nel ricorso, qualsivoglia riferimento alla peculiare evoluzione normativa
che, sin da epoca risalente, ha contraddistintole le modalità di assunzione degli operai
addetti alla sorveglianza idraulica da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici
non economici. Difetta ogni analisi della complessità della situazione, determinatasi già
all’indomani della privatizzazione del lavoro pubblico, in un settore diviso fra il
riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro e la perdurante
applicazione della contrattazione di natura privatistica. È omesso un sia pur minimo
accenno alle connesse, e non uniformi, indicazioni giurisprudenziali degli stessi giudici di
legittimità, che rivelano l’assenza di un contesto normativo di riferimento chiaro e univoco”.
Infine, “la censura di violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica .. non
supera il vaglio di ammissibilità e non ne consente l’esame nel merito”.