Non è obbligatorio utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento delle prove
scritte nei concorsi pubblici, tranne che nel bando sia previsto in modo esplicito che questa
è la procedura da utilizzare in via esclusiva e/o tranne che si dimostri che con lo
svolgimento in modo tradizionale della prova scritta si è determinato qualche vantaggio o
svantaggio per i singoli candidati. E’ quanto leggiamo nella sentenza della seconda
sezione del Tar di Napoli n. 4314/2025
In premessa viene evidenziato che è legittimo il ricorso contro la determinazione con la
quale il responsabile non ha approvato i verbali della commissione perché è stata da parte
di alcuni candidati “eccepita la irregolarità nella procedura concorsuale”; tale irregolarità è
stata “individuata nella modalità analogica (cioè, con fogli protocollo cartacei e scrittura a
mano) – e non digitale – di redazione degli elaborati, poiché, contravvenendo con quanto
previsto dal Bando concorsuale, non avrebbe assicurato il rispetto del principio di
trasparenza e anticorruzione”. A sostegno di tale tesi erano intervenuti dei pareri
dell’Ispettorato della Funzione Pubblica: “dette note- che non vincolavano
l’amministrazione non rappresentando lo stesso un organo tutorio- hanno espresso
argomentazioni non condivisibili, facendo richiamo alla vincolatività del bando di gara in
generale, con richiami a giurisprudenza che si è occupata di fattispecie differenti nella
sostanza”.
Per la sentenza “la norma non è connotata da alcuna previsione di obbligatorietà e/o
esclusività della modalità digitale: la stessa rappresenta la nuova formulazione di quella
previgente – art. 13, co. 2, del DPR 487/1994 – ma ne differisce per la mancanza
dell’avverbio esclusivamente che nell’art. 13, co. 2, del DPR 487/1994 sanciva
l’obbligatorietà della redazione degli elaborati su carta portante il timbro dell’ufficio e la
firma di un componente della commissione esaminatrice. Il raffronto tra la precedente
versione testuale della norma e quella attuale, che non include più l’avverbio
esclusivamente, consente di concludere che pur registrandosi una preferenza legislativa
per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle
selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A., a condizione che siano
garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità”. Il bando non prevedeva alcun
carattere di esclusività del ricorso agli strumenti informatici. Viene richiamata la sentenza
del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, n. 2948/2024. Viene fornita la seguente indicazione:
“l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non
è illegittimo, ma viene affiancato dalle modalità informatiche, qualora l’amministrazione
abbia fornito la strumentazione relativa. In mancanza, l’amministrazione rimane onerata
della rigorosa applicazione alla modalità cartacea delle regole idonee a garantire
imparzialità ed efficacia della procedura, come da previsione regolamentare; pertanto, si
tratta di verificare se siano state adottate ed applicate regole idonee a disciplinare
specificamente la redazione degli elaborati su carta”. Nel caso specifico “non è stato
evidenziato che la modalità di svolgimento della prova abbia inciso sulla capacità dei
candidati di rispondere al quesito, o sulla creazione di un vantaggio o uno svantaggio per
alcuno di essi; infine, non si deduce neppure una lesione delle conoscenze dei candidati in
merito ai quesiti”.