E’ legittimo nelle progressioni verticali in deroga assegnare un punteggio assai rilevante al
colloquio che può non essere motivazionale, ma teso a verificare l’esperienza maturata.
Lo ha affermato la sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio n. 11827/2025.
In premessa leggiamo testualmente che, "posta la natura latu sensu concorsuale della
progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus
procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del
colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell’alveo della discrezionalità
amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro
non maggioritaria) del punteggio all’accertamento delle competenze maturate dal
candidato allo scopo di verificare l’idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo
professionale superiore. Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta
comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel
diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite "sul campo" e la
maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel
quale l’esperienza è maturata. La giurisprudenza amministrativa ha già confermato la
legittimità dell’uso di tecniche di assessment nelle selezioni pubbliche, riconoscendole
come strumenti idonei a valutare il potenziale dei candidati". Inoltre, “la scelta
dell’Amministrazione di svolgere il colloquio in modalità tecnico-pratica anziché meramente
motivazionale non appare irragionevole, ove si consideri, fra l’altro, che il colloquio tecnico-
pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i
requisiti di esperienza maturati (come previsto dall’art. 52, co.1 bis D.Lgs. n. 165/2001 e
dall’art. 13, co.6-7 ccnl enti locali), in relazione al profilo professionale interessato,
consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del
candidato”.
Ed infine, viene richiamato il principio interpretativo consolidato per cui “la motivazione dei
giudizi valutativi delle prove di concorso è adeguatamente espressa dall’attribuzione del
voto numerico”.