La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non deve essere oggetto di
una specifica motivazione e non vi è un diritto dei dipendenti ad essere necessariamente
destinatari di questo incarico. E’ quanto ha stabilito la sentenza della sezione lavoro della
Corte di Cassazione n. 11353/2025.
Leggiamo che “l’incarico conferito al .. è cessato alla sua naturale scadenza con
l’insediamento del nuovo Sindaco del Comune di .., senza che ciò dovesse comportare
una qualsivoglia motivata determinazione da parte dell’Amministrazione, necessaria
invece qualora l’incarico stesso fosse stato revocato prima della scadenza;
l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di prorogare l’incarico, indipendentemente dai
risultati positivi dal medesimo conseguiti e dal fatto che avesse ritenuto di prorogare le
altre posizioni organizzative istituite; la cessazione dell’incarico ha comportato il venir
meno del diritto alle connesse retribuzioni di posizione e di risultato”.
Viene infine evidenziata la “insussistenza del diritto alla posizione organizzativa” da parte
di un dipendente che ne era titolare dopo la scadenza, mentre una specifica motivazione,
con riferimento alle fattispecie indicate dal legislatore e dal CCNL, è necessaria nel caso di
revoca anticipata, cioè prima della scadenza.