I risparmi della parte stabile del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa
possono essere utilizzati non solo nell’anno immediatamente successivo, ma anche in
quelli ulteriori. Lo chiarisce il parere Aran 35083. Si deve pervenire a questa conclusione
sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 80 del CCNL 16.11.2022: esse
espressamente consentono la utilizzazione di quelle “non integralmente utilizzate in anni
precedenti”.
Ci viene inoltre ricordato che queste risorse vanno inserite nella parte variabile del fondo
ed ancora che “esse conservano la natura di risorse una tantum, cioè utilizzabili per un
solo anno”.
Occorre aggiungere conclusivamente che queste risorse vanno in deroga al tetto del
salario accessorio dell’anno 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017,
visto che all’atto del loro inserimento nel fondo rispettavano già tale vincolo.