Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato si possono così
riassumere le risorse che vanno al di fuori del tetto del salario accessorio del 2016 di cui
all’articolo 23, comma 2, del d.lgs, n. 75/2017:
– Aumenti disposti dai CCNL;
– Risparmi del fondo dell’anno precedente (per la deliberazione della sezione
autonomie della Corte dei Conti n. 20/2024 non solamente quelle derivanti dalla
parte stabile);
– Risparmi del fondo per il lavoro straordinario dell’anno precedente;
– Incentivo per le funzioni tecniche (per le attività avviate dallo 1 gennaio 2018);
– Compensi per gli avvocati dipendenti dell’ente, cd propine (senza distinzione tra
quelle derivanti da condanne dell’altra parte al pagamento delle spese legali e
quelle in cui l’ente ha avuto successo, ma è stata disposta la compensazione delle
spese);
– Compensi erogati dall’Istat;
– Risorse derivanti da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, cessione di servizi
e cd conto terzi;
– Risorse derivanti da fondi di derivazione dell’Unione Europea;
– Proventi dei piani di contenimento della spesa, ex articolo 16 d.l. n. 98/2011;
– Risorse destinate alla incentivazione del personale della polizia locale per lo
svolgimento di attività finanziate da privati;
– Risorse derivanti da aumenti finalizzati alla cd “armonizzazione del trattamento
accessorio” sia dei dipendenti dei centri per l’impiego che di quelli delle province,
delle città metropolitane e delle regioni.