Occorre motivare adeguatamente la nullità del licenziamento del whistleblower per la
violazione la violazione dell’articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001; siamo infatti in presenza
di una ipotesi diversa dal licenziamento per ritorsione (ricordiamo che tale disposizione è
stata superata dal d.lgs. n. 24/2023). E’ quanto ci dice la ordinanza della sezione lavoro
della Corte di Cassazione n. 14175/2025.
Leggiamo che il “licenziamento del segnalatore di illeciti (cd. whistleblower) è ipotesi
autonoma rispetto al licenziamento illecito per ritorsione, di modo che, mancando la Corte
territoriale di indicare qualsivoglia elemento da cui ha tratto il proprio convincimento, risulta
preclusa ogni possibilità di verifica del percorso argomentativo, con conseguente nullità
della sentenza per difetto di uno dei requisiti che la identificano come tale”.