Le modalità di applicazione delle previsioni che consentono la fruizione di permessi
retribuiti per la donazione del sangue sono spiegate dalla circolare Inps n. 96 del 26
maggio 2025, “Rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte
per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati
inidonei alla donazione. Riepilogo del quadro normativo. Istruzioni operative e contabili.
Variazione al piano dei conti”. Essa è dettata per le aziende private, ma i suoi principi
possono essere applicati anche nelle pubbliche amministrazioni.
Ci viene detto che “il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione
spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di
appartenenza .. Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione
sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla
giornata di riposo. Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la
retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e
continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in
caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa. Al lavoratore giudicato inidoneo alla
donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario
all’accertamento della predetta inidoneità. Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha
diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese
nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo
di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il
centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di
servizio”.
Ed inoltre, “il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché
sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con
conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il
quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico
che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda
Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta
presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un
valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la
gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo”.
Ed infine, “i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei
donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento
dell’idoneità e alle relative procedure .. comprendono: a) sospensione o esclusione del
donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione,
previsti dalla normativa vigente; b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti
dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; c) rilevata esigenza di non
procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla
programmazione dei bisogni trasfusionali”.