La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n.
73/2025 chiarisce che “le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con
la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli
stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all’impiego di personale esterno”.
Ed ancora che “la competenza all’adozione del Regolamento per il conferimento degli
incarichi esterni all’amministrazione appartiene alla Giunta comunale, ex art 48 comma 3
TUEL, e non al Consiglio Comunale che ha competenza nelle ipotesi tassativamente
indicate nell’art. 42 TUEL.. Il Regolamento degli incarichi esterni all’amministrazione viene
considerato una derivazione di quello che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi”.
Inoltre, occorre evitare “un’anomala commistione tra le funzioni dell’organo politico, la
Giunta in questo caso, e quelle afferenti alla dirigenza o in generale agli organi
amministrativi dell’ente nell’esercizio di atti di c.d. amministrazione attiva loro spettanti. Le
predette norme regolamentari sembrano introdurre una non chiara delimitazione di
competenze e funzioni tra gli organi politici e quelli di gestione dell’ente comunale”.