Al personale della centrale di committenza l’incentivo deve essere calcolato, nel tetto
fissato dal decreto, sulla base dell’importo posto a base dell’affidamento, come per il
personale dell’ente che svolge le funzioni incentivabili. E’ quanto ci dice il parere dell’ufficio
di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3373.
Leggiamo testualmente che “per le attività di competenza del RUP, in relazione ai processi
di acquisizione gestiti direttamente dalle centrali di committenza e dalle aggregazioni di
stazioni appaltanti, gli incentivi spettanti per la predisposizione degli atti di gara e per lo
svolgimento della stessa, come chiarito anche nel parere di questo Servizio n. 2969, sono
parametrati al valore posto a base della procedura di affidamento, a nulla rilevando gli
importi dell’aggiudicazione, delle proroghe o delle varianti. Peraltro, le amministrazioni e gli
enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
autonomamente o su richiesta della centrale di committenza, in tutto o in parte le risorse
per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti di tale centrale di committenza,
nella quota massima prevista dall’art. 45, comma 8, del Codice” di cui al d.lgs. n. 36/2023.