La disposizione che consente alle amministrazioni regionali ed agli enti locali di derogare
al tetto del salario accessorio dell’anno 2016 è stata inserita come comma 1 bis
dell’articolo 14 della legge n. 69/2025 di conversione del decreto legge n. 25/2025, che
detta norme per il reclutamento e la funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Essa si caratterizza per i seguenti aspetti:
1) Entrata in vigore dall’anno 2025: si deve sottolineare che la disposizione non ha
natura retroattiva né costituisce una norma di interpretazione autentica;
2) Applicazione alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni;
3) Vincolo del rispetto delle previsioni dettate in materia di assunzioni dall’articolo 33
del d.l. n. 34/2019;
4) Vincolo del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio per come asseverato
dall’organo di revisione;
5) Aumento della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale e delle
somme destinate alla corresponsione dei compensi agli incaricati di elevata
qualificazione;
6) Incremento consentito nel tetto del 48% della “spesa complessivamente sostenuta
nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”, ambito nel quale
non possono essere considerati gli oneri per le progressioni orizzontali;
7) Vincolo per le amministrazioni che utilizzano questa possibilità di indicare nel conto
annuale del personale sia le somme aggiuntive inserite sia la misura percentuale
raggiunta nel rapporto tra fondo e risorse per il trattamento tabellare;
8) Irrogazione della sanzione della indisponibilità del 25% “fino alla regolarizzazione”
delle “risorse incrementali” nel caso in cui le somme aggiuntive non sono indicate
nel conto annuale.