DOMANDA
L’art. 7 c. 1 del D.M. 17.03.2020 dispone che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. La deroga disposta dal comma sopra richiamato ha carattere eccezionale (una tantum) o può essere applicata fino al massimo della spesa di personale di cui al valore soglia in cui ricade il Comune?
RISPOSTA
La deroga ha un carattere permanente e consente il superamento del tetto della spesa del personale del triennio 2011/2013, a condizione che con questo aumento si resti all’interno dei parametri di virtuosità fissati dal citato decreto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.