Le attività di formazione sono da considerare pienamente equiparate a quelle di lavoro ed
in via ordinaria il tempo di viaggio non deve essere considerato all’interno dell’orario di
lavoro. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran 34199.
La piena equiparazione delle attività di formazione al normale orario di lavoro è
espressamente stabilita dall’articolo 55, comma 6, del CCNL 16.11.2022.
Per il tempo necessario per recarsi presso la sede in cui le attività di formazione sono
svolte occorre applicare l’articolo 57 dello stesso contratto, cioè la disciplina delle trasferte.
Leggiamo inoltre che, “per quanto, in particolare, concerne il c.d. tempo viaggio, esso non
va ordinariamente considerato come tempo di lavoro. Tuttavia, il comma 3 del richiamato
art. 57 prevede alcune prestazioni lavorative per le quali esso può essere considerato
tempo lavoro”. Si deve ricordare che questa scelta spetta alle amministrazioni, previa
informazione ai soggetti sindacali ed ha come possibile oggetto “dipendenti per i quali, per
esigenze di servizio ed in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative, sia necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle 12
ore”.