Le amministrazioni pubbliche non devono prendere il Cig per la partecipazione di propri
dipendenti a convegni, mentre lo devono prendere per la partecipazione a corsi di
formazione. Lo chiarisce l’Anac nella faq 9 C.
Si deve pervenire a questa conclusione perché nel caso della partecipazione ai convegni
non siamo nell’ambito di un “appalto di servizi di formazione”. Da qui la conseguenza che
“,pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”, sulla base delle previsioni dettate “dall’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014
convertito nella legge n. 9/2014”. Viceversa, “la frequentazione a un corso, acquistato
dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di
istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di
tracciabilità”. Siamo in presenza di una indicazione che si può ritenere come assai
restrittiva e, per molti versi, discutibile”.