Le regioni non possono effettuare assunzioni di personale durante l’esercizio provvisorio
per il differimento del termine di adozione del bilancio disposto con legge regionale. E’
quanto ha chiarito la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti della Sardegna n. 31/2025.
“L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano
ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo
indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non
è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto
norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai
sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è
applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province,
alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di
comuni”.
Ci viene detto che “l’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione all’ente locale che vi
abbia ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n.113”. Ed ancora, “l’adozione della legge regionale che preveda l’esercizio
provvisorio del bilancio non può produrre l’effetto del differimento del termine” come
consentito per gli enti locali.