Le disposizioni che aumentano il trattamento economico per i congedi parentali sono
immediatamente applicabili. E’ quanto leggiamo nel parere 13398 del 20 febbraio “parere
sulle modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
– Congedo parentale”.
Con questa disposizione “il trattamento economico per il secondo mese di congedo
parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31
dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne
fruiscano successivamente. Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre
2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai
capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane
invariato come da normativa previgente”. Ed infine, “trattandosi di una misura di nuova
introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa
modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere
immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa di riferimento”. Si ricorda che con la legge di bilancio 2025 il
trattamento economico allo 80% è stato esteso anche al terzo mese di congedo
parentale. E che, negli enti locali, il primo mese di congedo parentale è remunerato
con il 100% del trattamento economico in godimento.