L’incarico di direttore generale di un’amministrazione dello Stato può essere conferito al
Sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. E’ quanto ci dice l’Anac
nel fascicolo n. 88/2025, “Richiesta di parere da parte del OMISSIS in merito
all’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10,
del d.lgs. n. 165/2001, a OMISSIS (prot. ANAC n. 147269 del 10/12/2024)”.
Non vi è contrasto con l’articolo 76 del d.lgs. n. 39/2013: “l’Ente in destinazione
(Ragioneria generale dello Stato) non rientra tra quelli contemplati dalla norma in quanto
non qualificabile come ente locale. Con riferimento a tale requisito, infatti, la citata
disposizione si limita a prevedere un divieto di conferire incarichi dirigenziali soltanto
presso la Regione (comma 1) o presso una provincia, un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra comuni con la medesima
popolazione (comma 2)”. Non vi è inoltre contrasto con l’articolo 11 dello stesso decreto in
quanto il comune “ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L’amministrazione
comunale, peraltro, non coincide con l’ente conferente, costituito dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Ciò posto, il conferimento a OMISSIS dell’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato appare conforme al
d.lgs. n. 39/2013”.
Nel fascicolo leggiamo inoltre che “anche nel caso in cui il conferimento di una carica
pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 è possibile
che il cumulo di incarichi possa dar luogo a un conflitto di interessi. Tale condizione si
realizza nel caso in cui l’interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il
soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il
pubblico funzionario.. La principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche
potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla
successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale
che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Ad ogni buon fine,
spetta all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni
nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.