La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8/2025 “Indicazioni operative in
merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” fornisce utili chiarimenti
sulla determinazione delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali nell’anno
2025. Essa chiarisce che né le regioni, né gli enti strumentali delle stesse, né gli enti locali
(compresi quelli che utilizzano il metodo del cd turnover per il calcolo delle proprie
capacità assunzionali), sono interessati dai tagli alla spesa che possono effettuare per
dare corso a nuove assunzioni, tagli dettati dal legislatore statale per l’anno 2025.
Leggiamo testualmente nella circolare: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città
metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o
di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non
espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali.
Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai
commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali
delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti”. Quindi, per
tutte queste amministrazioni non opera il taglio del 25% delle capacità assunzionali: sono
così superati i dubbi e le ambiguità contenuti nel comma 830 che tra i destinatari di tale
taglio sembra includere anche le amministrazioni locali.