DOMANDA

In caso di mobilità volontaria tra personale di comparti diversi può essere erogato un assegno ad personam per la differenza di trattamento economico tra l’ente cedente e quello cessionario?

 

RIPOSTA

Sulla base del DPCM 30 novembre 2023 non spetta un assegno ad personam. E’ questa le tesi della sentenza della Corte di Cassazione 5736/2024, per la quale “la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto”.