Le amministrazioni devono decidere se utilizzare la possibilità, prevista dall’articolo 1, di
destinare fino al 10% delle capacità assunzionali a soggetti in possesso del diploma di
specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore
per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS Academy o dei diplomi di cui al DPCM 25
gennaio 2008 se «strettamente conferenti ai profili tecnici banditi». Siamo in presenza di
una scelta facoltativa, che si aggiunge alla possibilità di cui all’articolo 3 ter del d.l. n.
44/2023, di destinare fino al 20% delle capacità assunzionali ai giovani attraverso contratti
di formazione e lavoro e/o di apprendistato.
Nel PIAO occorre introdurre una nuova sezione dedicata alla determinazione del
fabbisogno di personale necessario per la “realizzazione della transizione digitale e per
assicurare la sicurezza informatica”. La disposizione è contenuta nel comma 5 dell’articolo
12 del decreto legge e modifica l’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 80/2021. Da sottolineare
che questa previsione, sulla base del dettato legislativo, non deve essere inserita nel
programma del fabbisogno del personale, ma in una nuova e specifica sezione.