Gli ambiti entro cui si deve dare applicazione del principio della distinzione delle
competenze tra dirigenti ed organi di governo sono individuati dalla sentenza del Tar del
Lazio n. 13/2025.
Ci viene detto che gli organi di governo nelle amministrazioni pubbliche esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, dal che ne deriva che essi definiscono gli
obiettivi ed i programmi che devono essere attuati da parte dei dirigenti e della struttura
burocratica. Gli organi di governo delle amministrazioni adottano gli altri atti che sono
compresi nello svolgimento di queste funzioni. Spetta inoltre agli organi di governo il
potere/dovere di verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti dagli stessi organi di governo.
Invece, ai dirigenti spetta il compito di dare corso all’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, ivi compresi tutti quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
senza distinzione tra atti a discrezionalità politica e quelli a discrezionalità esclusivamente
amministrativa. Spetta inoltre ai dirigenti il compito di dare corso all’attuazione della
gestione finanziaria, di quella tecnica e di quella amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati,
per come espressamente ricordato ex pluris dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
locale, d.lgs. n. 267/2000.