Il trasferimento di un dirigente sindacale, nel caso specifico di un componente la RSU,
senza il nulla osta della organizzazione sindacale è illegittimo anche se è stato disposto in
presenza di ragioni di incompatibilità ambientale derivanti dalla instaurazione di un
procedimento penale a carico del dirigente. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 31564/2024.
Ci viene ricordato in primo luogo che “per quanto riguarda il rapporto tra tutela sindacale
garantita dall’articolo 22 della legge n. 300/1970 e valutazione dell’incompatibilità
ambientale della permanenza del pubblico impiegato presso una determinata sede di
lavoro, è stato di recente affermato che in mancanza del previsto nulla osta non vale
scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere … il
trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza
delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di
antisindacalità; ciò, in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a
giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare
l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse
all’espletamento dell’attività sindacale".
Ed ancora ci viene detto che “l’ulteriore tesi del ricorrente in ordine all’inapplicabilità
dell’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di
incompatibilità ambientale, viepiù se legate a indagini penali nei confronti del dipendente
interessato, mira a delineare, senza il supporto di pertinenti elementi logico-argomentativi,
un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22, cit., contrastante con la
ratio della disposizione diretta ad evitare pregiudizi all’attività sindacale nel luogo di lavoro
in cui è chiamato ad operare il componente della r.s.u. interessato al trasferimento.