Le amministrazioni non possono né operare alcuna distinzione nelle procedure di scelta
dei collaboratori esterni sulla base dell’importo dell’incarico né evitare il ricorso a
procedure comparative in relazione alla misura ridotta di tale compenso. Sono queste le
principali indicazioni della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti del Piemonte n. 21/2025.
In primo luogo, ci viene segnalato che il legislatore ha superato già a partire dal 2019 la
possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, per cui tutti i richiami a questo istituto devono essere tolti dal nuovo
regolamento, intendendo come tale quello approvato dopo l’entrata in vigore della nuova
disposizione.
Vengono così riassunti i 7 “presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo e precisamente: a) l’oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente,
ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
(è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo
nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l’eventuale
proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente
determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; e) il conferimento degli
incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente
pubblicizzate; f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria
la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 213/2009 del 14 maggio 2009 e n.
506/2010 del 23 aprile 2010)”.