E’ stato pubblicato il Quaderno Anci n. 54 “Regolamento per gli incentivi alle funzioni
tecniche dopo il correttivo appalti di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, come
modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (correttivo appalti)”.
Leggiamo che: “viene introdotta una deroga implicita e speciale al predetto principio di
onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli
stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte”.
Sono molto opportuni i richiami alla necessità di essere attenti alla possibile maturazione
di conflitto di interessi: si deve “considerare che l’incentivo, alla luce del comma 4 dell’art.
45 de quo, è erogato previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni
tecniche svolte dal destinatario da parte del responsabile di servizio preposto alla struttura
competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP,
per cui, per evitare conflitto di interessi, la sua eventuale erogazione a figura dirigenziale
interessata dalle attività incentivate presuppone che l’attestazione sia rilasciata da un
diverso dirigente, appositamente individuato dall’Ente, individuazione che, nelle
amministrazioni di minori dimensioni della struttura amministrativa, potrebbe comportare
talune difficoltà organizzative”.
Leggiamo inoltre che “la sostituzione del termine dipendenti con personale non si ritiene
possa condurre a comprendere nell’ambito dei possibili destinatari dell’incentivo lavoratori
autonomi o, comunque, altre figure che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con
l’Ente”.
Viene annotato che è stato inserito “fra le attività tecniche incentivabili anche il
coordinamento dei flussi informativi, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il
personale che svolge detti compiti”.
Tra le attività incentivabili vi sono anche gli affidamenti diretti (per i quali “l’Amministrazione
può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività
tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da
ripartire l’intera misura dell’incentivazione anche per dette procedure) e le concessioni, gli
accordi quadro ed il partenariato pubblico privato.
Viene evidenziato che “secondo i giudici contabili della sezione piemontese (deliberazione
n. 145/2024), in considerazione dell’autonomia regolamentare di cui all’art. 7 del Tuel, per i
Comuni e le Città Metropolitane tale atto (nda di regolazione della materia) può essere
individuato in un Regolamento, aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n.
209/2024”.