Le progressioni verticali in deroga effettuate nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018
non hanno bisogno di essere bilanciate con assunzioni dall’esterno. Il loro costo è pari alla
differenza del trattamento tabellare a cui si devono aggiungere i costi della indennità di
comparto per la quota a carico del bilancio. Sono queste le principali indicazioni contenute
nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte
n. 184/2024.
Sulla base delle previsioni dettate dal CCNL del 2022 e dalla normativa, le “progressioni
verticali in deroga sono finanziate anche dalle risorse determinate ai sensi dell’articolo 1,
comma 612, della Legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte
salari dell’anno 2018, oltrechè delle facoltà assunzionali”.
Leggiamo che “l’ipotesi speciale in esame costituirebbe una deroga – temporanea ed
esclusivamente nei limiti espressamente individuati – agli ordinari vincoli previsti dal
Legislatore in tema di spese di personale, proprio al fine di realizzare la diversa ratio
contemplata dal Legislatore medesimo nell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021,
come richiamato dall’art. 13, comma 8, del CCNL del Comparto Funzioni Locali,
finalizzata a sostenere la fase di definizione e prima applicazione dei nuovi ordinamenti
professionali, attraverso il mandato alla contrattazione collettiva a disciplinare speciali
procedure di valorizzazione del personale nonché lo stanziamento di apposite risorse
finanziarie al fine di agevolarne l’applicazione (per le amministrazioni diverse da quelle
statali, l’individuazione, appunto, di uno spazio assunzionale ad hoc a carico dei rispettivi
bilanci).. Questo spazio contrattuale dello 0,55 % del monte salari 2018 si sostanzia, in
definitiva, in una provvista finanziaria specifica ed aggiuntiva, che esula dalle ordinarie
capacità e vincoli assunzionali, in quanto speciale, e di cui gli enti possono disporre,
esclusivamente al fine previsto dall’art. 13, comma 8, del CCNL, al di fuori delle
dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben
definito che si concluderà al 31 dicembre 2025 .. lo stanziamento pari allo 0,55% del
monte salari 2018 deve intendersi come una tantum, che vale cioè per tutto il periodo
contrattualmente previsto fino al 31 dicembre 2025, come chiarito dall’ARAN nel parere
CFL229, per il quale se l’ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non
avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni
successivi”.
La deliberazione fa infine proprie le indicazioni del parere Aran CFL 207 sul costo delle
progressioni verticali in deroga: “il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte
salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota
dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio
tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di
appartenenza”.