Non è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute da parte di un ente che ha “posto il
ricorrente nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante
un’adeguata informazione nel contempo rendendolo espressamente edotto, in tempo utile,
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”. Ed ancora, che tale monetizzazione non
è dovuta se il datore di lavoro dimostra “di aver esercitato tutta la diligenza necessaria
affinché il lavoratore fosse stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali
retribuite”. In questa direzione si muove in modo consolidato la giurisprudenza della Corte
di Cassazione, da ultimo con l’ordinanza della sezione lavoro n. 25529/2024.
Viene richiamata la sentenza n. 17643/2024 dello stesso consesso, nella quale leggiamo
che “il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle
ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88,
ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in
grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo,
e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie
siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a
contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del
periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l’onere della prova, in
proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di
avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinchè il lavoratore sia effettivamente in
condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che
l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di
un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7,
paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”.