Sono state pubblicate sul sito di NoiPA le faq dedicate all’applicazione delle previsioni
dettate dall’articolo 2 bis del d.l. n. 113/2024, cd bonus Natale, predisposte per i dipendenti
pubblici dal Ministero dell’Economia.
I dipendenti di PA che sono gestite o convenzionate con NoiPA per il trattamento
economico del personale possono richiedere il bonus Natale tramite una apposita pagina
self service di tale portale, mentre per gli altri si applicano le regole di carattere generale
per le quali devono presentare una specifica istanza al proprio datore di lavoro, che è il
sostituto di imposta.
Il termine fissato per la presentazione della istanza tramite il portale è indicato in modo
imperativo nelle ore 12 di venerdì 22 novembre.
Le richieste presentate e che contengono degli errori possono essere annullate, mentre
non possono essere modificate. Possono accedere al beneficio solamente i lavoratori
dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per cui lo stesso non
si estende a coloro che svolgono una attività di collaborazione e/o consulenza con una PA.
Tra i destinatari dobbiamo citare anche i dipendenti assunti a tempo determinato
Le regole per il bonus si applicano allo stesso modo sia ai dipendenti assunti a tempo
pieno che a tempo parziale. Se nel corso dell’anno si sono avuti più rapporti di lavoro
subordinato, il beneficio sarà erogato dall’ultimo ente. Per potere accedere al beneficio
occorre presentare una specifica istanza; in mancanza il bonus sarà erogato tramite la
dichiarazione dei redditi del 2024, quindi nel prossimo anno. I dipendenti interessati, che
non hanno mai effettuato un accesso al portale, devono identificarsi tramite SPID o CIE o
CNS.
Al beneficio può accedere, ove ambedue i coniugi e/o conviventi svolgano attività
lavorativa e sempre nel possesso dei requisiti richiesti, uno solo degli aventi diritto. Ne
possono godere anche coloro che sono uniti civilmente con una persona dello stesso
sesso. Esso spetta anche a coloro che sono divorziati o separati legalmente.
Il bonus non spetta per intero a coloro che hanno svolto una attività lavorativa che è
cominciata nel corso dell’anno 2024. Saranno calcolati solamente i giorni per i quali è stata
erogata una retribuzione: tale parametrazione sarà effettuata in modo automatico e con il
trattamento economico erogato nel mese di febbraio 2025 sarà calcolato l’eventuale
conguaglio, ferme restando le verifiche dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei
redditi. Invece, a coloro la cui attività è cessata nel corso del 2024 il bonus sarà erogato
con la dichiarazione dei redditi, quindi nel corso del prossimo anno.
Alla determinazione della sua misura non osta la percezione dell’assegno unico ed
universale per i figli a carico. Nel caso di errata erogazione del beneficio il recupero sarà
effettuato nel prossimo mese di febbraio o, per coloro che nel frattempo sono cessati dal
servizio, con la dichiarazione dei redditi del 2024.