La parte degli incentivi per le funzioni tecniche da corrispondere al personale della
Centrale di Committenza fissata dal legislatore nella misura massima del 25% delle risorse
finanziarie destinate a questa finalità, cioè oltre il 2%, è comprensiva delle due componenti
(incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%). Lo ha chiarito la
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.
196/2024.
Leggiamo che “appare al Collegio priva di alcuna ragione giustificativa un’opzione
ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo del 2% la
componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della
centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura
massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma
2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma. In caso di ricorso alla centrale
di committenza per le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla
medesima risulta quindi quella del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n.
36/2023, da calcolare sull’importo di cui al 2 comma dell’art. 45 che, come precisato, va
preordinato al duplice scopo di destinare le risorse finanziarie alle funzioni tecniche svolte
dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5. Il che
significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base
delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%, da destinare agli incentivi
in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20%, che la
Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso
art. 45.. ll 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza,
equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al
15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio
ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata
al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7”.