DOMANDA
Nelle more del processo di stabilizzazione, si può dare corso ad una proroga che superi i 48 mesi?
RISPOSTA
Il comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, così recita testualmente: “Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010”, cioè del tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Il CCNL 21.5.2018 consente la proroga fino a 12 mesi, così da non superare il tetto massimo di 48 mesi, nei casi tassativamente previsti dall’articolo 50 comma 11, tra cui la stabilizzazione. Per cui la norma contrattuale, peraltro successiva al dettato legislativo, pone il tetto dei 48 mesi che si ritiene di conseguenza non superabile.